STATUTO
CONSORZIO ITALIANO ACCESSORI MODA
TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata
Art. 1
(Denominazione – Sede)
E' costituito ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2512 ss. Cod. civ., un consorzio di promozione alle esportazioni con attività esterna denominato "Consorzio Italiano Accessori Moda".
Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "C.I.A.C.".
II Consorzio ha sede in Porto Sant'Elpidio in via San Giovanni Bosco n.28 laddove è istituito anche l'ufficio proposto allo svolgimento di attività con i terzi.
La sede può essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2
(Durata)
La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2020: la durata può anche essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.
TITOLO II
Scopo ed Oggetto
Art. 3
(Scopo ed Oggetto)
Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla: a tali specifici scopi puo aggiungersi l'importazione delle materia prime e dei
semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.
Il Consorzio copie ogni altro atto - e conclude tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari ed assicurative — necessario od utile alla realizzazione dell'oggetto consortile: svolge altresi tutte quelle attività compresi gli acquisti di quote 0 di azioni societarie in
Italia ed all'estero, strettamente connesse a quelle sopra indicate e, in generale, utili per lo sviluppo dei rapporti con l'estero delle imprese consorziate.
Il Consorzio potrà istituite uffici; filiali. sale esposizione e centri di distribuzione.
TITOLO III
Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione
dei consorziati - Intrasferibilità delle quote
Art. 4
(Requisiti e numerò dei consorziati)
I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 2195 del codice civile ed imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, Per piccole e medie imprese si intendono quelle che non superano i limiti dimensionali fissati ai sensi dell'art. 2 lett. f) della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle società che, per collegamenti tecnico - finanziari, si configurano come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale in quanto controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali sopra richiamati.
Il numero dei consorziati è illimitato ma non può essere inferiore ed otto.
Art. 5
(Ammissione dei consorziati)
Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4, primo e secondo comma. Nella domanda inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutando l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.
I nuovi consorziati sono tenuti:
a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in L. 2.500.000;
b) a versare le quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dei Consiglio Direttivo.
Art. 6
(Obblighi dei consorziati)
Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:
a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo e determinato per ciascun esercizio consortile dall‘assemblea ordinaria.
b) trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questi richiesti ed attinenti all'oggetto
consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziate;
d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
e) sottoporsi e tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo ed eseguiti dagli organi dei Consorzio ai fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;
f) versare una commissione, fissata annualmente dal consiglio Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull‘importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;
g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;
h) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;
i) favorire gli interessi dei Consorzio.
Art. 7
(Recesso dei consorziati)
Il recesso dei consorziati è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio.
Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.
Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima della chiusura dell'esercizio, il mancato adempimento determina la non ammissione del recesso.
Art. 8
(Trasferimento dell'azienda)
In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l‘acquirente subentra nel contratto di Consorzio.
Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.
Art. 9
(Esclusione del consorziato)
Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio- Direttivo delibera l'esclusione dai Consorzio anche qualora il consorziate:
a) abbia perduto anche un solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
b) sia messo in liquidazione; dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o ai pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo, della quota di iscrizione o del contributo annuale;
d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti dei Consorzio;
e) abbia compiuto atti costituenti gravi inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
f) abbia interessi contrari a quelli del consorzio;
g) non possa più partecipare ai conseguimento degli scopi consortili.
L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 10
(accrescimento delle quote)
Nei casi di recesso ed esclusione la quota di partecipazione sottoscritta e versata dei consorziate uscente si accresce proporzionalmente a quelle degli altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, e dovuta al consorziate receduto o escluso.
Il consorziato uscente non è tenuto al versamento delle quote sottoscritte e non versate.
Art. 11
(Trasferimento delle quote)
La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile' sia per atto tra vivi che mortis causa, fermo il disposto del precedente art, 8.
TITOLO IV
Fondo consortile - Esercizio sociale
Divieto di distribuzione degli avanzi
Art. 12
(Fondo consortile — fondi di riserva)
Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalla quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.
Fanno inoltre parte del fondo consortile le quote di iscrizione e gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.
Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione d’ammontare inferiore a L. 2,500.000 ne superiore al venti per cento del fondo consortile.
I fondi di riserva sono indivisibili, e non possono pertanto essere distribuiti sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.
Art. 13
(Esercizio sociale - Situazione patrimoniale)
L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite che, assieme, costituiscono il bilancio del Consorzio.
L'Assemblea per l'approvazione dei bilancio è convocata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso 'a Cancelleria del Tribunale.
Art. 14
(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)
E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.
TITOLO V
Organi consortili
Art. 15
(Organi del Consorzio)
Sono organi del Consorzio:
a) l'assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente ed il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.
Art. 15
(Assemblea consorziati)
Nell’assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.
All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i 'rappresentanti degli Enti di cui al successivo art, 25.
L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente quando questo lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire a mezzo lettera raccomandata almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.
Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l’ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.
L'Assemblea in seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
In caso di urgenza la convocazione può essere fetta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
L‘assemblea e presieduta dal presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario da esso nominato.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
Art. 17
(Assemblea ordinaria)
L'assemblea ordinaria:
a) approva la situazione patrimoniale con il conte dei profitti e delle perdite;
b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art. 27;
d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza del presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e) nomina tre revisori effettivi e tra questi il Presidente del Collegio e due supplenti.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 13 terzo comma dal presente statuto.
L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.
Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l‘Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un quinto dei consorziati.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 18
(Assemblea straordinaria)
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro ' argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.
Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un quinto dei consorziati.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 19
(Rappresentanza nell'Assemblea)
Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del consorzio.
Nessun consorziate può rappresentare più di altri due consorziati.
Art. 20
(Consiglio Direttivo)
Ii Consiglio Direttivo e composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea e di 2 membri nominati dagli Enti sostenitori di cui ai successivo art. 25.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione dei Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'assemblea dei consorziati.
Spetta, tra 1'altro, al Consiglio Direttivo:
- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed ii vice Presidente del Consorzio;
- redigere il progetto di bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per 1`approvazione, proponendo un programma di massime per 1'esercizio successivo;
- trasferire la sede ed istituire filiali, uffici, sale espositive e centri di distribuzione;
- determinare l'ammontare dalla quota di iscrizione, dei contributo annuale, e della commissione sulle vendite;
- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull’ammissione di enti sostenitori;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché Te modifiche allo statuto ed ai regolamento stesso;
- nominare il Direttore ed assumere gli altri eventuali dipendenti dei Consorzio;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni semestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fetta mediante
lettera raccomandata, telegramma, telex o telecopia contenente l'indicazione dei giorno, dei luogo e dell'ora della riunione, nonché l‘elenco delle materie da trattare. Da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso urgenza, due giorni prima.
Le deliberazioni dei Consiglio sono validamente assunte con ii voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente. Ii verbale è sottoscritto dei Presidente e da chi lo ha redatto.
Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente dei Consiglio.
I componenti dei Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice
Presidente, il Consiglio cosi reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva, anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine.
Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea, per la nomina dei nuovi consiglieri, è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.
Art. 21
(Presidente - Vice Presidente)
Il Presidente dei Consorzio dura in carica tre anni ed e rieleggibile.
Il Presidente:
e) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo;
b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi dei Consorzio;
c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) propone al Consiglio Direttivo la nomine del direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti dei consorzio conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi e sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo per un triennio e salva la rieleggibilità.
Art. 22
(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio.
In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.
Art. 23
(Collegio dei Revisori dei Conti)
E' istituito il Collegio dei revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea; questa elegge il Presidente e nomina altresi due revisori supplenti. I componenti possono essere espressione delle ditte consorziate e non consorziate anche non iscritti all'Albo Nazionale Revisori. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri e della scritture contabili, l'osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile.
Il Collegio deve riunirsi almeno ogni anno e delibera a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
Delle riunioni del Collegio reve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni del collegio o adunanze dell'assemblea o, ove prescritto dal presenta articolo, del Consiglio Direttivo, durante un esercizio sociale decade dall'ufficio e subentra il più anziano dei sindaci supplenti. Se il revisore decaduto
ricopriva la carica di Presidente, il Collegio, cosi ricostituito, elegge il nuovo Presidente provvisorio. I nuovi revisori durano in carica fino alla prima Assemblea dei consorziati la quale deve provvedere alla nomina dei nuovi revisori effettivi e deve provvedere alla nomina dei nuovi
revisori effettivi e supplenti necessari per la reintegrazione del collegio e all'elezione del nuovo Presidente.
I revisori assistono alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione del progetto di bilancio e di conto economico. Il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.
In sostituzione della nomina dei componenti il Collegio, l'Assemblea ha facoltà di dare mandato ad una società di revisione.
Art. 24
(Direttore del Consorzio)
L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.
Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
TITOLO VI
Enti sostenitori
Art. 25
(Enti sostenitori)
Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.
Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.
Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell‘attività del consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea: nominano 2 membri del Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
Scioglimento del Consorzio - regolamento -
Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile
Art. 25
(Liquidazione e scioglimento)
Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.
Il patrimonio consortile rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.
Art. 27
(Regolamento interno)
L‘Assemblea ordinaria può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.
Art. 28
(Clausola compromissoria)
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili sarà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte ed il terzo, con Funzione di Presidente, dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza di accordo dal, Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Fermo, che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.
Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e non sarà tenuto all'osservanza di alcuna regola di procedura salvo il principio del contraddittorio.
Art. 29
(Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di Consorzi volontari tra imprenditori.